Lo scorso febbraio, Finpro ha presentato un’istanza di interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, richiedendo all’Agenzia delle Entrate il proprio parere in merito al corretto comportamento da adottare nell’ambito delle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. allorché la società interessata dalla Procedura riceva, da parte dei propri fornitori, note di variazione per il recupero dell’IVA in relazione ai crediti oggetto di falcidia. I quesiti posti nell’istanza di interpello, in particolare, hanno riguardato:
- il dies a quo a partire dal quale i creditori di una società, in quanto aderenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della L.F., possono legittimamente procedere all’emissione della nota di variazione per il recupero dell’IVA riconducibile alla quota di credito oggetto di stralcio.;
- conferma dell’assenza di obblighi, in capo alla società istante, di versamento, in favore dell’Erario dell’IVA esposta nelle note di variazione emesse dai propri creditori in ragione degli stralci accordati;
- l’esonero dall’obbligo di registrazione delle note di variazione conseguenti agli stralci previsti negli accordi di ristrutturazione nel caso in cui i documenti di rettifica risultino emessi prima del decorso del dies a quo di cui sopra, ovvero dopo il decorso del termine previsto dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. 633/1972;
- la modalità di recupero dell’IVA esposta nelle note di variazione che la società istante ha già ricevuto da parte di alcuni creditori falcidiati.
Lo scorso 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria risposta ai quesiti posti nell’interpello, pubblicando la Risposta n. 340/2021 che è già stata oggetto di commento da parte della stampa specializzata, scaricabile in calce.