RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER GLI IMPUTATI ASSOLTI. LA NOVITÀ INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 IN TEMA DI GIUSTIZIA.

Ottenendo approvazione dal Parlamento, la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020. Il testo contiene, tra le novità più significative inserite, la possibilità per l’imputato assolto in via definitiva, nel processo penale, di vedersi rimborsare le spese legali sostenute per la propria difesa, una misura attesa da molti anni per contenere il danno che comunque un imputato subisce per il solo fatto di essere sottoposto ad un processo penale, anche se all’esito venga riconosciuta l’infondatezza delle imputazioni.

Si tratta naturalmente di un passo avanti in tema di giustizia che tuttavia porta con sé delle considerevoli limitazioni.

Va sottolineato come tale diritto non è riconosciuto a tutti, bensì all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile con le sole formule < perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato >, e cioè con un effettivo e completo proscioglimento nel merito che giunga all’esito di un processo.

In linea con tale previsione, la norma specifica che il rimborso non è riconosciuto nei seguenti casi:

    1. assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
    2. estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
    3. sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Non è inoltre riconosciuto il rimborso per l’indagato che sia riuscito ad ottenere l’archiviazione all’esito delle indagini preliminari, pur essendo in molti casi necessaria una attività difensiva che può essere anche notevole e determinante (dall’assistenza negli interrogatori, all’attività di investigazione difensiva ed alla predisposizione di difese all’esito delle indagini).

Inoltre il rimborso riconosciuto non sarà integrale ma contenuto nel limite massimo di Euro 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Tale importo, nelle vicende complesse e che richiedono un articolato impegno difensivo, risulterà spesso insufficiente ad un completo ristoro delle spese affrontate dall’imputato.

Perché il rimborso sia riconosciuto è necessario presentare la fattura del difensore, con indicazione della causale e la ricevuta di avvenuto pagamento. Inoltre, dovrà essere esibito un parere del Consiglio dell’ordine degli Avvocati che precisi che l’importo pagato dall’imputato al legale è risultato adeguato, nonché una copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria del Tribunale della sua irrevocabilità.

Si fa presente, che è possibile ricevere il rimborso relativamente alle sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quindi dal 1° gennaio 2021.

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