RIMBORSO ADDIZIONALE ELETTRICITA’
Due recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno sancito l’illegittimità degli addebiti relativi alle addizionali alle accise provinciali sull’energia elettrica (previste dall’art. 6 d.l. 511/1988). L’addizionale provinciale sull’energia elettrica non avrebbe dovuto essere pagata, in quanto la normativa nazionale che l’aveva introdotta era in conflitto con la direttiva dell’Unione Europea a riguardo e le somme versate vanno rimborsate.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che le imposte addizionali sull’energia non siano previste per una finalità specifica come richiesto dalla l’art. 2 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE. Quindi, gli importi pagati dalle imprese – i consumatori finali – ai vari fornitori nazionali dell’energia elettrica a titolo di addizionale sono stati pagati indebitamente e vanno restituiti.
Nello specifico, in forza di tale orientamento è possibile chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate per le annualità 2010, 2011 e parte del 2012 (quest’ultima solo per le Regioni a Statuto speciale), le uniche ad oggi certamente non prescritte.
Tale importo può essere individuato nelle fatture relative alle già menzionate annualità sotto la voce “addizionale enti locali”.
L’aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh.
Preliminarmente il consumatore finale – l’azienda – dovrà inviare richiesta di messa in mora che andrà ad interrompere il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l’azione di ripetizione di indebito.
In caso di rigetto della domanda da parte del fornitore di energia elettrica, il consumatore finale potrà esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito.
Lo studio FINPRO è a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.