RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP REGIONE FVG DAL 3,9% AL 2,9% PER LE IMPRESE CHE APPLICANO CCNL CONTENENTI WELFARE

Ai sensi delle Leggi regionali di stabilità 2019 e 2020 (art. 14, cc. 11-15, L.R. 28 dicembre 2018 n° 29 e art. 12, cc. 5 e ss., L.R. 27 dicembre 2019 n° 24), per i periodi d’imposta 2020 e 2021, possono beneficiare della riduzione dell’aliquota agevolata IRAP di un punto percentuale, ovvero al 2,9%, le imprese e i professionisti che sostengano spese per il benessere dei dipendenti a tempo indeterminato.

Nello specifico, per gli esercizi 2020 e 2021:

a) l’agevolazione si applica laddove le spese a favore dei dipendenti siano previste, oltre che dai contratti territoriali o aziendali, anche dai collettivi nazionali, di cui all’art. 51 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) laddove, inoltre, non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali e i medesimi soggetti non possano sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell’agevolazione per gli esercizi 2020 e 2021 recependo il contratto collettivo territoriale di settore.

Nell’ambito di tale agevolazione, con una FAQ regionale del 10 febbraio u.s., è stato chiarito che le imprese che nel 2020 hanno applicato il CCNL industria metalmeccanica e installazione di impianti (stipulato il 26 novembre 2016) possono beneficiare, per lo stesso anno, della riduzione regionale dell’aliquota Irap dal 3,9% al 2,9%.

Questo perché l’agevolazione IRAP di cui sopra si fonda su tre requisiti:

  1. la finalità, ovvero la natura, della spesa sostenuta a favore del dipendente a tempo indeterminato (iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo);
  2. l’obbligatorietà della spesa effettivamente sostenuta dall’impresa, discendente dai contratti collettivi nazionali (solo a decorrere dal periodo di imposta 2020) oppure territoriali o aziendali;
  3. la deducibilità (integrale o parziale, non rileva) della stessa ai fini delle imposte sui redditi;

e, così come chiarito dalla Regione FVG, i contenuti obbligatori di welfare del sopra citato CCNL rientrano tra le iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo” che danno diritto alla riduzione dell’aliquota IRAP regionale a 2,9%.

Ricordiamo, infine, che l’agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Si richiama pertanto l’attenzione al concetto di “impresa unica”, rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” – come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.

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