NOZIONE DI “IMPRESA UNICA” PER IL QUADRO TEMPORANEO PER GLI AIUTI DI STATO.

Con la circolare n. 10 dello scorso 1° aprile, Assonime ha analizzato lo stato attuale della disciplina relativa al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, alla luce anche delle recenti novità introdotte dal DL “Sostegni” in ambito nazionale.

Un tema oggetto di discussioni è quello relativo alla “nozione di impresa” da utilizzare per valutare il raggiungimento dei massimali.

Assonime evidenzia, a riguardo, che una novità a livello normativo è costituita dall’art. 1 comma 17 del DL “Sostegni”, dove si precisa che ai fini della verifica del rispetto dei massimali per le misure di aiuto di Stato adottate ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo rileva la nozione di impresa unica contenuta dai regolamenti europei sugli aiuti di Stato de minimis. In sostanza, le imprese operanti in un medesimo Stato membro e controllate direttamente o indirettamente da un medesimo soggetto secondo una delle modalità individuate dall’art. 2, comma 2 del regolamento de minimis vanno considerate impresa unica ai fini dell’applicazione della disciplina de minimis.

Dato che il Quadro temporaneo fissa, come il regolamento de minimis, dei massimali di aiuto che non devono essere superati dalle imprese, secondo Assonime appare giustificato applicare, come indicato dall’art. 1, comma 17 del DL “Sostegni”, la stessa nozione di impresa unica anche ai fini del calcolo del rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Inoltre, posto che il Quadro temporaneo consente il cumulo degli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.12 con gli aiuti de minimis (sino a 200.000 euro per impresa su base triennale), applicare diverse nozioni di impresa in questo contesto creerebbe incertezze e complessità ingiustificate, anche in sede di controlli.

Assonime evidenzia poi alcuni aspetti che dovranno essere chiariti con riferimento alle nuove disposizioni di cui ai commi 13-16 dell’art. 1 del DL 41/2021, che potranno essere affrontate nel decreto del MEF che ne stabilirà le modalità di attuazione.

La prima questione riguarda l’individuazione del periodo ammissibile ai fini dell’autodichiarazione circa la sussistenza delle condizioni del punto 87 del Quadro temporaneo.
L’impresa deve verificare un calo di fatturato di almeno del 30% nel periodo ammissibile, laddove in base al Quadro per periodo ammissibile si intende un periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo nel 2019. In base al Quadro, la Commissione è disponibile a valutare positivamente sia regimi che considerino l’intero periodo marzo 2020-dicembre 2021, sia regimi che individuino come periodo ammissibile un sottoinsieme dello stesso.
Occorre quindi chiarire se, ai fini dell’autodichiarazione di cui all’art. 1, comma 15 del DL “Sostegni”, sia rimessa all’impresa la scelta del periodo ammissibile all’interno di questo intervallo e, inoltre, si possano/debbano considerare diversi periodi ammissibili in relazione ai diversi strumenti utilizzabili.

La seconda questione che merita chiarimenti riguarda l’individuazione delle perdite per le quali si provvede alla copertura parziale ai sensi della sezione 3.12. Il punto 87 del Quadro temporaneo prevede di fare riferimento alle perdite risultanti dal conto profitti e perdite relativo al periodo ammissibile (escluse le perdite per riduzione di valore una tantum), ma consente anche di ottenere aiuti sulla base delle perdite previste.
Assonime rileva che il Quadro si limita a indicare che l’importo definitivo dell’aiuto dovrà essere determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l’importo finale dell’aiuto dovranno essere recuperati, attraverso il sistema di controllo che dovrà essere posto in essere dal decreto MEF.

La terza questione riguarda il cumulo tra gli aiuti.
Il Quadro temporaneo è chiaro sulla possibilità di cumulare gli aiuti delle sue sezioni con aiuti de minimis e indica inoltre che le misure di aiuto adottate in base al Quadro temporaneo possono essere cumulate tra loro conformemente alle disposizioni di ciascuna sezione del Quadro. Al riguardo, il punto 87 dispone che gli aiuti nell’ambito della sezione 3.12 non possano essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. Ad avviso di Assonime, per assicurare una corretta applicazione della disciplina da parte delle imprese, sarà utile chiarire le conseguenze pratiche di questo vincolo, indicando in particolare se sia o meno possibile combinare i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, nel rispetto dei relativi presupposti, anche nell’ambito di un medesimo strumento.

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