LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE VOLTA AL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE.

Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, l’azione per ottenere il riconoscimento della malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno della manifestazione della malattia professionale.

In relazione al dies a quo, la Corte di Cassazione è costante nel ritenere che il termine, dal quale decorre la prescrizione del diritto alla rendita professionale, coincide con il momento in cui il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza dell’esistenza della malattia e della sua origine professionale.

Nelle varie pronunce, la Corte ha utilizzato diversi parametri per specificare il sopracitato assunto.

In relazione alla “manifestazione” della malattia, rilevante ai fini dell’individuazione del dies a quo, quest’ultima può ritenersi verificata quando sussiste l’oggettiva possibilità che l’esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità siano conoscibili al soggetto interessato.

Per conoscibilità (nozione che differisce dalla conoscenza) deve intendersi la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento che consentivano certamente di collegare la malattia sofferta all’attività lavorativa (Cass. civ. sez. lav. 24.01.2020 n. 1661).

In particolare, in una recente pronuncia è stato affermato che il dies a quo va ricercato con riferimento al momento in cui l’interessato abbia avuto consapevolezza dell’esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l’esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino l’esistenza della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi precise e concordati (Cass. civ. sez. lav. dd. 06.02.2018 n. 2842).

Con riferimento agli esempi menzionati dalla Cassazione, bisogna precisare che per quanto riguarda i certificati medici è soltanto con il primo certificato allegato alla denuncia di malattia professionale che l’assicurato ha avuto conoscenza della malattia, della sua entità e della sua rapportabilità all’attività svolta. A questo fine, rileva unicamente la data della consegna all’INAIL del certificato e non la data, precedente, di redazione dello stesso (D. SEGHIERI, Diritti sociali, 2021, p. 1020).

Nello specifico, è stato affermato dalla Corte che la consapevolezza dell’assicurato circa la sussistenza della malattia si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa, salvo che quest’ultimo non abbia avuto conoscenza della malattia con precedenti accertamenti medici (Cass. civ. sez. lav. dd. 14.12.2011 n. 26883). A tal riguardo, in una delle pronunce sopracitate (v. Cass. civ. 1661/2020) era stato ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere non dalla domanda, bensì dalla diagnosi della malattia.

In relazione a quest’ultima ipotesi (ovvero nel caso in cui la malattia sia già stata in precedenza accertata) al fine di stabilire l’inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per la malattia professionale, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l’accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell’espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi (Cass. civ. sez. lav. dd. 03.08.2020 n. 16605).

Di conseguenza, nel caso in cui l’origine professionale della malattia venga accertata a seguito di una visita medica, il dies a quo non coinciderà con la data di presentazione della domanda all’INAIL bensì il termine inizierà a decorrere dal giorno della suddetta visita o nel momento in cui si avrà effettiva conoscenza dell’esito della stessa.

Sulla base di quanto sopra appare quindi pacifico che la valutazione andrà effettuata esaminando le dinamiche della singola questione.

Per quanto riguarda invece la sospensione della prescrizione, prevista dall’art. 111 del D.P.R. n. 1124 del 1965, si segnala che vi sono due orientamenti distinti.

Infatti, secondo alcuni, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l’espletamento del procedimento amministrativo, ovvero 150 giorni (circ. INAIL n. 42/2013, Cass. civ. sez. lav. dd. 05.06.2013 n. 14212).

Invece, secondo un altro orientamento di segno opposto il termine di prescrizione ricomincerebbe a decorrere soltanto con l’espressa definizione in senso positivo o negativo del procedimento amministrativo di liquidazione.

Di conseguenza, la sospensione non avrebbe la durata limitata di 150 giorni, bensì durerebbe per l’intero procedimento della procedura amministrativa, qualunque sia la durata (Cass. civ. dd. 04.05.2000 n. 5607, 02.06.2020 n. 7373, 06.10.2006 n. 21539, 07.07.2007 n. 15322). A questo orientamento si è poi recentemente conformata la Corte di Cassazione in alcune pronunce (Cass. civ. sez. un 07.05.2019 n. 11928, Cass. civ. sez. lav. dd. 25.11.2020 n. 26830).

In particolare, è stato specificato che la decorrenza dei termini previsti ex art. 111, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

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