Fra le varie impugnative previste dal Codice civile vi è l’azione revocatoria disciplinata dagli artt. 2901 e ss.
Come risulta dalla sua stessa collocazione sistematica, essa è uno strumento del quale il creditore può avvalersi allo scopo di conservare la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore, secondo quanto disposto dall’art. 2740 c.c.
L’esperibilità dell’azione revocatoria è subordinata all’esistenza di una complessa serie di presupposti oggettivi e soggettivi.