I LICENZIAMENTI NEL DECRETO AGOSTO

 

Per esaminare il Decreto Agosto in tema di licenziamenti si rendono necessarie alcune brevi premesse circa il contesto di riferimento normativo in cui si collocano.

Il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), come integrato dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ha previsto la sospensione per 5 mesi (dal 17.03.2020 al 17.08.2020) delle procedure di licenziamento collettivo da avviare ovvero già pendenti se avviate dopo il 23.02.2020, nonché il divieto per analogo periodo (i.e. dal 17.03.2020 al 17.08.2020) di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’impresa datrice di lavoro – per il medesimo periodo.

Il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha esteso il divieto di licenziamento sino al 31.12.2020, introducendo però dei limiti e delle deroghe.

Per comprendere i limiti in cui opera il suddetto divieto, è opportuno richiamare la disposizione prevista dal Decreto Agosto in relazione agli ammortizzatori sociali (art. 1) e all’esonero del versamento dei contributi previdenziali (art. 3)

A) GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le imprese che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui al Decreto Cura Italia, d’ora innanzi indicati semplicemente e cumulativamente come gli Ammortizzatori Sociali, collocandoli nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Nel periodo indicato, le imprese possono richiedere al massimo 18 settimane di cui:
nove settimane senza pagamento di alcun contributo addizionale
ulteriori nove settimane (decorse le prime nove settimane autorizzate)
(i) CON pagamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019,
(ii) SENZA pagamento di alcun contributo se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20% o se l’attività d’impresa è stata avviata dopo il 1.01.2019

B) ESONERO CONTRIBUTIVO

Alle Imprese – con esclusione del settore agricolo – che non richiedono gli Ammortizzatori Sociali del Decreto Agosto (vale a dire le 18 settimane di cui sopra) e che hanno però fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Cura Italia, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, d’ora innanzi indicato semplicemente come l’Esonero contributivo, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

C) DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Per le imprese che non hanno integralmente fruito
– degli Ammortizzatori sociali per COVID-19
ovvero
– dell’Esonero contributivo
(i) resta precluso l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi e rimangono sospese le procedure pendenti per i licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020
(ii) permane la preclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle procedure in corso avanti all’Ispettorato del Lavoro prodromiche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 della L. 604/1966.

Sono per contro consentiti i licenziamenti per giusta causa e/o per giustificato motivo soggettivo.

RICAPITOLANDO:

– Le Imprese che richiedono gli Ammortizzatori sociali per COVID-19 di cui al Decreto Agosto possono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver integralmente fruito degli Ammortizzatori sociali stessi

– Le Imprese che richiedono l’Esonero contributivo di cui al Decreto Agosto (in luogo degli Ammortizzatori Sociali per COVID-19 di cui al Decreto Agosto) possono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver integralmente fruito dell’Esonero medesimo.

– Per le Imprese che non richiedano né gli Ammortizzatori sociali per COVID-19 né l’Esonero Contributivo di cui al Decreto Agosto, in attesa di chiarimenti e/o comunque di necessarie modifiche in sede di conversione del Decreto Agosto, allo stato sembra prevalere l’orientamento prudenziale di una interpretazione restrittiva della norma e quindi la possibilità di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo solamente a far tempo dal 01.01.2021.

D) DEROGHE AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l’avvio e/o la ripresa delle procedure pendenti avanti all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente prodromiche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero l’avvio e/o la ripresa delle procedure per licenziamenti collettivi pendenti avviate successivamente al 23.02.2020 e sospese – in virtù del Decreto Cura Italia e del Decreto rilancio – sono consentite esclusivamente nelle seguenti ipotesi

  1. cambio appalto, vale a dire nelle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  2. cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività nell’ipotesi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.,
  3. nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento a detti lavoratori della Naspi.
  4. in caso di fallimento dell’Impresa, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
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