FONDO NUOVE COMPETENZE, UN’OPPORTUNITA’ PER LA FORMAZIONE

 

Da alcuni giorni Anpal ha messo online la procedura che rende pienamente operativo il “Fondo nuove competenze” introdotto dall’art. 88 del Decreto Rilancio ed attuato dal Decreto interministeriale del 22 ottobre 2020. La dotazione del fondo è costituita al momento da 730 milioni di euro, di cui 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per il lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo. La dotazione potrà essere incrementata con ulteriori risorse dei Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo e, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e dei Fondi paritetici interprofessionali.

Si tratta di una delle misure di sostegno al lavoro più interessanti fra le previsioni programmatiche in quanto consente alle aziende, che non vogliono e/o non possono ricorrere alla cassa integrazione o agli altri ammortizzatori sociali, di mantenere gli stessi livelli occupazionali, riducendo l’orario lavorativo, settimanale o mensile, dei propri dipendenti, senza alcuna riduzione di stipendio.

La riduzione di orario viene compensata con ore di formazione professionale retribuita e i cui costi sono sostenuti dal “Fondo nuove competenze”.

I vantaggi sono duplici in quanto ne beneficiano sia le aziende che i lavoratori interessati, le prime riescono a mantenere gli stessi livelli occupazionali e i secondi non si vedono ridotta la retribuzione e allo stesso tempo possono acquisire nuove competenze professionali.

Può essere senz’altro un buon strumento per colmare quel divario fra il mondo scolastico e quello del lavoro che quasi sempre emerge in occasione dell’inserimento lavorativo di un giovane alla sua prima esperienza lavorativa. Per i lavoratori più maturi può essere l’occasione di ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e di adattarsi al cambiamento.

La misura si rivolge quindi ai datori di lavoro privati che stipulino, entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi (aziendale o territoriale) di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. Nell’accordo verranno indicati i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, legate all’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo del prodotto o di servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del relativo adeguamento necessario per qualificare o riqualificare il lavoratore.

L’accordo da stipulare deve quindi prevedere:

  • i progetti formativi;
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • a quantità delle ore lavorative che saranno destinate alla formazione con un limite massimo di 250 ore per lavoratore.

La formazione finanziata attraverso il FNC può anche essere finalizzata a favorire la ricollocazione dei lavoratori in altri contesti e quindi anche agevolare gli esuberi favorendo l’adesione dei dipendenti alla risoluzione incentivata del rapporto di lavoro.

Rispetto all’utilizzo della CIG, la rimodulazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo di una parte di questo per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene senza nessun onere per le aziende perché le ore di formazione sono totalmente a carico dello Stato.

Una volta stipulato l’accordo, i datori inoltrano istanza di contributo ad Anpal e la successiva erogazione avrà una cadenza trimestrale attraverso l’INPS nei limiti dell’importo massimo riconosciuto da Anpal distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

I percorsi formativi possono essere erogati da tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, da soggetti privati o altri soggetti che svolgono attività di formazione, comprese le università, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gli its, i centri di ricerca accreditati dal ministero dell’Istruzione, o la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo qualora sia in possesso dei requisiti di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.

Le attività di sviluppo delle competenze devono terminare entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di Anpal.

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