ESENZIONE IVA CESSIONE BENI IMPIEGATI NELL’EMERGENZA SANITARIA – Chiarimenti sul regime fiscale IVA adottato

 

L’art. 124 del D.L. Rilancio ha disposto che, in via transitoria, le cessioni di determinati beni impiegati nell’emergenza sanitaria siano da considerare esenti ai fini IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

Tale disposizione è valida dal 19 maggio 2020 – data dell’entrata in vigore del D.L. Rilancio – al 31 dicembre 2020, con riferimento, ai fini IVA, ad operazioni di cessione di beni effettuate ai sensi dell’art. 6 del Dpr 633/72, limitatamente ai beni elencati all’art. 124 dello stesso D.L.

Terminato questo regime transitorio, a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di cessione dei predetti beni sconteranno un’aliquota IVA ridotta del 5%.

Il trattamento di esenzione con diritto alla detrazione, detto anche ad aliquota zero, comporta che il fornitore IVA, da una parte, non addebita l’IVA sulla cessione, e dall’altra, scarica l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per acquistare, importare o produrre tali beni.
Conseguentemente i fornitori di tali beni potranno detrarre l’IVA pagata sui beni acquistati e non dovranno applicare il meccanismo del pro-rata in proporzione al fatturato esente.

Quanto all’espressione “esenti dall’imposta sul valore aggiunto” riportata nell’articolo 124 del D.L., va chiarito che con questa scelta puramente lessicale il legislatore ha inteso esplicitare che le cessioni in questione non scontano l’IVA, senza tuttavia riferirsi in alcun modo ai casi di esenzione previsti dall’art.10 del D.P.R. 633/72 ed alla relativa disciplina; pertanto, le operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 124 del D.L. Rilancio concorreranno alla formazione del volume di affari IVA e le relative fatture dovranno essere registrate ai fini IVA sia dal fornitore che dal cliente ed incluse sia nella LIPE che nella dichiarazione annuale IVA.

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