CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020
Approfondimento su interventi agevolabili: credito d’imposta spettante per una campagna pubblicitaria realizzata su Google?

 

ll D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato in G.U. il 19.05.2020, conferma il ruolo sempre più importante del credito d’imposta come strumento di accesso alle misure di sostegno a favore delle imprese.

L’articolato testo della disposizione in esame contiene un ampio novero di crediti d’imposta, alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici.

Tra questi, l’articolo 186 del DL Rilancio, nell’ambito delle misure per l’editoria, potenzia il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per l’anno 2020, incrementandolo dal 30% al 50%.

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

  • giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art.7, co. 1 e 4 del DLgs. 70/2017, anche se richiamati dall’art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l’informazione e l’editoria dd 23.10.2019), iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Sono escluse le spese sostenute per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line (FAQ 23.10.2018).

Pertanto, una campagna in via di realizzazione su Google non sembrerebbe rientrare tra gli investimenti agevolabili ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta ai sensi del DL 34/2020.

FINPRO rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

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