L’art. 139 c.p.c commi 1,2,3,4, disciplina la fattispecie statuendo che:

“Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente (notificazione a mani proprie), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.”

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