ADEMPIMENTI COMUNICATIVI PER LE HOLDING INDUSTRIALI

 

L’art. 162-bis del TUIR delinea, a seconda della natura delle partecipazioni detenute, due definizioni di holding valide ai fini fiscali: società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria.
Ai fini fiscali sono società di partecipazione non finanziaria e assimilati (c.d. “holding industriali”), ai sensi dell’art. 162-bis co. 1 lett. c) del TUIR:

  • i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (trattasi perciò di partecipazioni in società industriali e commerciali di servizi);
  • i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all’art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53.

Ai sensi del co. 3 dell’art. 162-bis, l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

Secondo la circolare Assoholding 9.10.2019 n. 2, il c.d. “test della prevalenza” va effettuato tenendo conto sia delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, sia delle partecipazioni del circolante. Si considerano, in ogni caso, a questi fini i valori contabili delle partecipazioni e non quelli effettivi.

Nel corso dell’interrogazione parlamentare n° 5-01951 del 18.04.2019 è stato precisato che:

  • non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali, per esempio, le royalties per utilizzo di brevetti e marchi, i crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall’adesione al consolidato fiscale;
  • vanno inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciati; i relativi importi andranno quindi aggiunti al valore complessivo dello Stato patrimoniale al fine di verificare la “prevalenza” rilevante ai fini dell’acquisizione dello status di holding non finanziaria.

Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria

Con il D.Lgs. 142/2018 (decreto Anti Tax Avoidance Directive) sono state introdotte importanti novità normative, in vigore già dal 2018, di cui sono destinatari anche le c.d. “holding industriali”. In particolare, il succitato decreto ha apportato modifiche di coordinamento alle disposizioni tributarie vigenti, tra cui l’articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010 che estende alle holding industriali gli obblighi di comunicazione all’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari, di cui all’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.

Le società che detengono partecipazioni devono quindi verificare annualmente se rientrano nella nuova definizione di società di partecipazione e, in caso positivo, accreditarsi al sistema SID, il quale garantisce alti standard di sicurezza per la comunicazione approvati dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo le regole del nuovo tracciato unico approvato con Provvedimento prot. n. 18269 del 10 febbraio 2015, per poter procedere con i relativi adempimenti.

Gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria informazioni relative a:

  • nuovi rapporti o chiusura di rapporti o operazioni di natura finanziaria instaurate nell’ambito, oppure al di fuori (i cosiddetti “extra conto”), di un rapporto continuativo con il cliente (art. 7 co. 6 DPR 605/73) con cadenza mensile;
  • movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7 co. 6 DPR 605/73 (art. 11 co. 2 – 4 DL 6.12.2011 n° 201, conv. L. 22.12.2011 n° 214) mediante comunicazione integrativa annuale.

Poiché la norma previgente prevedeva l’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti qualora fossero stati raggiunti, oltre al requisito patrimoniale anche uno economico, entrambi da verificare negli ultimi 2 esercizi chiusi, alla luce delle intervenute modifiche si estende la platea dei soggetti obbligati all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.

Gli operatori finanziari che ricadono nella definizione di holding industriale sono inoltre tenuti a dotarsi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) tramite cui ricevere le richieste di indagine da parte degli organi preposti ai controlli e trasmettere i dati necessari, ai sensi degli artt. 32 co. 3 del DPR 600/73 e 51 co. 4 del DPR 633/72.

Dati oggetto della comunicazione

Per ciò che concerne le holding di partecipazioni, i principali rapporti da comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria comprendono:

  • le partecipazioni;
  • i finanziamenti ricevuti dalle holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  • i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi sottoscritti dalle holding medesime;
  • il “cash pooling” (l’obbligo di comunicazione è in capo alla sola capogruppo);
  • il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento, fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento;
  • il rilascio di impegni ad erogare fondi.

Per tutti i rapporti viene richiesta anche la comunicazione dei rispettivi titolari effettivi, identificati secondo le regole previste dal D. Lgs 231/2007.

CRS e FATCA

Ove rientrasse tra i soggetti obbligati, la holding dovrebbe effettuare la comunicazione CRS sia nel caso in cui sussistano effettivamente rapporti con soggetti non residenti, sia nel caso di insussistenza. La comunicazione Common Reporting Stantard (CRS) è annuale e prevista, di volta in volta, sulla base di appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla normativa del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), gli intermediari sono tenuti a identificare i titolari dei conti detenuti nel proprio paese da cittadini e residenti negli Stati Uniti e a trasmetterne i dati tramite le agenzie delle entrate nazionali all’autorità fiscale americana. Anche per le comunicazioni FATCA la cadenza è annuale e prevista, di volta in volta, sulla base di appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Termini per le comunicazioni

Le comunicazioni delle operazioni e dei dati identificativi dei soggetti relative a ciascun mese devono essere effettuate entro il mese successivo. L’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo viene comunicata, invece, una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta.

La comunicazione integrativa annuale è trasmessa entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Vanno comunicati:

  • relativamente agli extra conto: l’importo totale dei pagamenti o incassi effettuati nell’anno solare e il numero di operazioni connesse;
  • relativamente ai rapporti di cash pooling, assimilati ai conti correnti: la giacenza media annua, calcolata come somma delle giacenze giornaliere diviso 365.

Per i rapporti di partecipazione, finanziamento, prestito obbligazionario e garanzia non è prevista alcuna valorizzazione e quindi non sono soggetti a comunicazione di dati annuali. Nel caso in cui la holding non abbia avuto nell’anno né extra conto né rapporti di cash pooling non è richiesto l’invio di files di comunicazione annuale, neppure negativa.

Sanzioni

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione all’Anagrafe tributaria, trova applicazione la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro; tale sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni. Ogni comunicazione mensile si configura come un obbligo autonomo.

REGIME FISCALE

Le società di partecipazione non finanziaria diverse dalle micro-imprese hanno l’obbligo di seguire le regole di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 co. 1 del TUIR, per cui rilevano ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili nazionali. La rappresentazione dei valori basata sulla prevalenza della sostanza sulla forma ha come fine quello di ridurre le discordanze tra l’utile di bilancio ed il reddito d’impresa.

Il valore della produzione netta viene determinato a norma dell’art. 6 comma 9, del D.Lgs. 446/97; si ricorda l’esclusione dei proventi da partecipazioni dalla formazione della base imponibile Irap, in quanto imputati ad una voce del conto economico esclusa dal valore della produzione netta, e la possibilità (esclusa alle imprese esclusivamente commerciali) di dedurre gli interessi passivi derivanti dai contratti di locazione finanziaria nella misura del 96%. La base imponibile, al netto delle deduzioni eventualmente spettanti, deve quindi essere assoggettata all’aliquota Irap del 4,65% di cui all’art.16, comma 1-bis, lett. b) del D.Lgs. 446/1997; ai fini Irap non si registrano pertanto novità rispetto al passato.

Relativamente al nuovo art.96 del TUIR, le principali novità hanno riguardo:

    • al riporto degli interessi attivi non utilizzati ai fini della deduzione degli interessi passivi ai periodi d’imposta successivi;
    • con riferimento alle società che hanno optato per il consolidato fiscale l’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:
      • un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione;
      • un’eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari rilevanti ai fini della compensazione con gli interessi passivi.
  • alla modifica del calcolo del ROL da attuarsi mediante la differenza tra il valore e i costi della produzione (ad esclusione di ammortamenti e canoni di leasing) assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa (c.d. “ROL fiscale”);
  • al riporto dell’eccedenza del ROL (fiscale) limitato a cinque periodi di imposta, utilizzando prioritariamente il 30% del ROL dell’esercizio e poi il 30% di quello riportato dai periodi d’imposta precedenti a partire da quello meno recente.

Le società di partecipazione non finanziaria sono soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), in quanto questi si applicano alla generalità dei soggetti esercenti attività d’impresa o arti e professioni.