Con Sentenza n. 500 depositata il 26 aprile 2012 il Tribunale di Trieste ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire gli eredi di un ex Vigile del Fuoco deceduto per mesotelioma pleurico.

Il Giudice ha riconosciuto la responsabilità del Ministero per la malattia contratta dal lavoratore, ritenendola causalmente riconducibile all’esposizione ad amianto subita nel corso dell’attività svolta come Vigile del Fuoco.

Di particolare interesse appare la significativa quantificazione del danno operata dal Tribunale di Trieste, con particolare riferimento ai pregiudizi non patrimoniali patiti dagli attori iure proprio e iure hereditatis. Il Giudice, infatti, richiamati i principi contenuti nelle note sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione 24 Giugno – 11 Novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, retti dalla regola aurea della personalizzazione del danno, ha evidenziato come anche di recente la Suprema Corte abbia ribadito la necessità di tener conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione nonché “delle ripercussioni “massimamente penalizzanti” della malattia sulla vita del danneggiato (…) la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti e l’assenza di ogni prospettiva di guarigione” (Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9238 del 21/04/2011).

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